Cerchi un avvocato del lavoro a Pisa o provincia?
Molte persone si rivolgono a noi per la ricerca di un consulente legale giuslavorista che sappia consigliare come ottenere il giusto indennizzo per quanto riguardo ingiustizie subite in ambito professionale oppure per infortuni sul lavoro oppure ancora per casi di mobbing, talvolta per malattie professionali.
Le malattie professionali sono di due tipi:
- “tabellate”, ossia specificamente riconosciute in tabelle di legge, in relazione alle quali il lavoratore si può giovare della presunzione legale di causalità intercorrente tra attività lavorativa e insorgenza della malattia
- non tabellate, ossia a rischio generico. In questo caso, sarà onere del lavoratore provare oltre alla sussistenza della malattia, anche il nesso causale tra questa e l’attività lavorativa svolta. La posizione del lavoratore è dunque in questo caso più onerosa.
Ebbene, il Tribunale di Padova con una sentenza del 22/03/2011, ha affermato che, in quanto malattia non tabellata, purché dimostrata in tutti i suoi elementi costitutivi, il mobbing può e deve essere risarcito dall’INAIL nella sua componente del danno biologico.
Trattandosi ovviamente di indennizzo e non di risarcimento, il Tribunale di Padova ha condannato l’INAIL ad applicare le proprie tabelle per la quantificazione della somma dovuta.
Si ricorda comunque che la prova del mobbing è quanto mai ardua: deve sussistere una molteplicità di comportamenti persecutori, una loro protrazione nel tempo, deve realizzarsi un danno quantificabile in sede di perizia medico legale (danno biologico), deve sussistere il nesso causale tra comportamento datoriale e lesione, nonché la prova dell’elemento soggettivo, ossia del dolo, dell’intento persecutorio.
Ma il mobbing tiene banco, infatti la Corte di Cassazione con la sentenza 21 novembre 2013 n. 26143, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che registra di nascosto e diffonde le conversazioni dei colleghi, utilizzandole per provare il mobbing in giudizio.
Dalle risultanze processuali emergeva infatti che il ricorrente aveva tenuto “un comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, tra l'altro, infondata.”
Pertanto, attenzione a trattare il mobbing - e le relative denunce - con la necessaria cautela.
Cosa significa questo? Se volete procedere con una causa per mobbing, dovete assicurarvi che il vostro avvocato del lavoro sia un professionista in gamba.
In che modo? Affidandosi ad un servizio di comprovata efficacia e di grande attenzione alle esigenze della clientela, come Quotalo, il portale che attraverso una modalità rapida e semplice consente di mettere in collegamento tutte le persone che necessitano di consulenze legali con i rispettivi professionisti (avvocati del lavoro, civilisti e penalisti, avvocati tributaristi, etc.), che potranno offrire loro pareri e risposte, oltre che preventivi gratis per un intervento specialistico.
Così ci si potrà avvalere di un efficace ed esperto avvocato del lavoro a Pisa per trattare la propria causa di mobbing, ma anche il proprio caso di licenziamento, demansionamento, dequalificazione professionale, trasferimento individuale o collettivo, etc.